Titolo sesto: Degli effetti del fallimento
I. Degli effetti del fallimento sui beni del debitore
< Art. 198 A. Massa del fallimento / 2. Beni costituiti in pegno
> Art. 200 A. Massa del fallimento / 4. Valori oggetto di azione revocatoria
Art. 199
3. Beni pignorati o sequestrati
1 Sono pure devoluti alla massa i beni pignorati non peranco realizzati al momento della dichiarazione di fallimento e gli oggetti sequestrati.
2 Tuttavia, se i termini di partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111) sono scaduti, le somme già ricavate dal pignoramento di denaro, di crediti e di salari, nonché dalla realizzazione di beni, sono ripartite a norma degli articoli 144 a 150; l’eventuale eccedenza spetta alla massa.1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Stato 1° gennaio 2012
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