Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Della procedura di fallimento
III. Della dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione
< Art. 192 C. Società di capitali e società cooperative
> Art. 194 E. Procedura

Art. 1931

D. In caso di rinuncia all’eredità o di eredità oberata

1 L’autorità competente informa il giudice qualora:

1.
tutti gli eredi abbiano espressamente rinunciato all’eredità o si debba presumere la rinuncia (art. 566 segg., 573 CC2);
2.
l’eredità della quale è stata chiesta oppure ordinata la liquidazione d’ufficio risulti oberata (art. 597 CC).

2 Nei casi summenzionati, il giudice ordina la liquidazione in via di fallimento.

3 La liquidazione in via di fallimento può essere chiesta anche da un creditore o da un erede.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 RS 210


Stato 1° gennaio 2013
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