Titolo quinto: Della procedura di fallimento
II. Della esecuzione cambiaria
< Art. 188 E. Domanda di fallimento
> Art. 190 A. Su istanza di un creditore
Art. 1891
F. Decisione del giudice del fallimento
1 Il giudice avvisa le parti del luogo, giorno e ora dell’udienza in cui la domanda di fallimento sarą discussa. Egli statuisce, anche in assenza delle parti, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.
2 Sono applicabili gli articoli 169, 170, 172 numero 3, 173, 173a, 175 e 176.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Stato 1° gennaio 2012
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