Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Della procedura di fallimento
II. Della esecuzione cambiaria
< Art. 182 C. Opposizione / 4. Ammissibilità
> Art. 184 C. Opposizione / 6. Notificazione della decisione. Termine per agire in caso di deposito

Art. 183

5. Rigetto dell’opposizione. Provvedimenti conservativi

1 Ove il giudice rigetti l’opposizione, può ordinare provvedimenti conservativi, segnatamente la formazione dell’inventario a sensi degli articoli 162 a 165.

2 Egli può anche esigere, occorrendo, che il creditore presti cauzione.1


1 Nuovo testo giusta l’art. 15 n. 6 disp. fin. e trans. Tit. XXIV–XXXIII CO (RU 53 189).


Stato 1° gennaio 2013
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