Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 17 M. Ricorso / 1. All’autorità di vigilanza
> Art. 19 M. Ricorso / 3. Al Tribunale federale
Art. 181
2. All’autorità superiore di vigilanza
1 La decisione di un’autorità inferiore di vigilanza può essere deferita all’autorità cantonale superiore di vigilanza entro dieci giorni dalla notificazione.
2 Contro una decisione dell’autorità inferiore è ammesso in ogni tempo il ricorso all’autorità cantonale superiore di vigilanza per denegata o ritardata giustizia.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Stato 1° gennaio 2012
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