Titolo quinto: Della procedura di fallimento
II. Della esecuzione cambiaria
< Art. 178 B. Precetto esecutivo
> Art. 180 C. Opposizione / 2. Notificazione al creditore
Art. 1791
C. Opposizione
1. Termini e forma
1 Il debitore può fare opposizione all’ufficio d’esecuzione, per scritto entro cinque giorni dalla notificazione del precetto, eccependo uno dei motivi previsti dall’articolo 182. Dell’avvenuta opposizione viene dato atto gratuitamente al debitore che lo richieda.
2 Adducendo i motivi dell’opposizione, il debitore non rinuncia ad avvalersi di ulteriori eccezioni ai sensi dell’articolo 182.
3 L’articolo 33 capoverso 4 non è applicabile.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Stato 1° gennaio 2012
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