Titolo quinto: Della procedura di fallimento
I. Della procedura ordinaria di fallimento
< Art. 173a D. Decisione giudiziale / 3. Differimento della decisione / b. Per domanda di moratoria concordataria o straordinaria oppure d’ufficio
> Art. 174 D. Decisione giudiziale / 4. Reclamo
Art. 173b1
3bis. Procedura dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
Se la domanda di fallimento concerne una banca, un commerciante di valori mobiliari, un’impresa di assicurazione, una centrale d’emissione di obbligazioni fondiarie, una direzione di un fondo, una società d’investimento a capitale variabile (SICAV), una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale o una società d’investimento a capitale fisso (SICAF), il giudice del fallimento trasmette gli atti all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La stessa procede conformemente alle norme di leggi speciali.
1 Introdotto dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2003 (RU 2004 2767; FF 2002 7175). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).