Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Della procedura di fallimento
I. Della procedura ordinaria di fallimento
< Art. 172 D. Decisione giudiziale / 2. Reiezione della domanda di fallimento
> Art. 173a D. Decisione giudiziale / 3. Differimento della decisione / b. Per domanda di moratoria concordataria o straordinaria oppure d’ufficio

Art. 173

3. Differimento della decisione

a. Per sospensione dell’esecuzione o motivi di nullità

1 Se l’autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in applicazione degli articoli 85 o 85a capoverso 2 hanno ordinato la sospensione dell’esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda di fallimento.1

2 Se ritiene che nel procedimento sia stata anteriormente emanata una decisione nulla (art. 22 cpv. 1), il giudice differisce anche la sua decisione e sottopone il caso all’autorità di vigilanza.2

3 Il decreto dell’autorità di vigilanza è comunicato al giudice del fallimento, il quale decide.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
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