Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 15 K. Autoritą di vigilanza / 2. Consiglio federale
> Art. 17 M. Ricorso / 1. All’autoritą di vigilanza
Art. 16
L. Tasse
1 Il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.
2 Gli atti della procedura d’esecuzione e di fallimento sono esenti da bollo.
Stato 1° gennaio 2012
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