Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quarto: Dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno
< Art. 157 E. Procedura di realizzazione / 3. Ripartizione
> Art. 159 A. Comminatoria di fallimento / 1. Momento

Art. 158

4. Attestato di insufficienza del pegno

1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un’offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l’ufficio d’esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.1

2 Ricevuto l’attestato, il creditore può promuovere l’esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC2) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.3

3 L’attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82.4


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 RS 210
3 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
4 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
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