Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quarto: Dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno
< Art. 153 B. Precetto esecutivo / 2. Stesura. Situazione del terzo proprietario del pegno
> Art. 154 D. Termini di realizzazione

Art.  153a1

C. Opposizione. Annullamento dell’avviso ai locatari e agli affittuari

1 Se è stata fatta opposizione, il creditore può chiederne il rigetto o promuovere l’azione di accertamento del credito o del diritto di pegno entro dieci giorni dalla comunicazione dell’opposizione.

2 Il creditore soccombente nella procedura di rigetto può promuovere azione ordinaria entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

3 Trascorsi infruttuosamente i termini, l’avviso ai locatari e agli affittuari viene revocato.


1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
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