Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quarto: Dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno
< Art. 152 B. Precetto esecutivo / 1. Contenuto. Avviso ai locatari e agli affittuari
> Art.  153a C. Opposizione. Annullamento dell’avviso ai locatari e agli affittuari

Art. 153

2. Stesura. Situazione del terzo proprietario del pegno

1 Il precetto è steso in conformità dell’articolo 70.

2 L’ufficio d’esecuzione notifica il precetto anche alle seguenti persone:

a.
al terzo che ha costituito il pegno o ne è diventato proprietario;
b.1
al coniuge o al partner registrato del debitore o del terzo se il fondo pignorato è l’abitazione familiare (art. 169 CC2) o l’abitazione comune (art. 14 della L del 18 giu. 20043 sull’unione domestica registrata).

Il terzo e il coniuge possono fare opposizione alla stregua del debitore.4

2bis Le persone di cui al capoverso 2 possono fare opposizione alla stregua del debitore.5

3 Qualora il terzo abbia chiesto la purgazione delle ipoteche (art. 828 e 829 CC), il fondo può essere realizzato soltanto se, terminato il procedimento, il creditore dimostra all’ufficio d’esecuzione di essere ancora titolare di un diritto di pegno sul fondo per il credito per cui procede.6

4 Si applicano inoltre al precetto ed alla opposizione le disposizioni degli articoli 71 a 86.7


1 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
2 RS 210
3 RS 211.231
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
5 Introdotto dal n. 16 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
6 Introdotto dall’art. 58 tit. fin. CC (RU 24 233 tit. fin. art. 60). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
7 Primitivo cpv. 3.


Stato 1° gennaio 2012
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