Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 14 K. Autorità di vigilanza / 1. Autorità cantonale / b. Ispezione e sanzioni disciplinari
> Art. 16 L. Tasse
Art. 15
2. Consiglio federale1
1 Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l’uniforme applicazione della presente legge.2
2 Emana le disposizioni e i regolamenti necessari all’attuazione della medesima.
3 Può impartire istruzioni alle autorità cantonali di vigilanza e richiedere da esse annuali relazioni.
5 Coordina la comunicazione elettronica tra gli uffici di esecuzione e dei fallimenti, tra gli uffici del registro fondiario e del registro di commercio, nonché tra i tribunali e il pubblico.4
1 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).
2 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).
3 Abrogato dal n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
4 Introdotto dal n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).