Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Della esecuzione in via di pignoramento
II. Della realizzazione

< Art. 149 D. Ripartizione / 4. Attestato di carenza di beni / a. Rilascio e effetti
> Art. 150 D. Ripartizione / 5. Restituzione del titolo di credito

Art. 149a1

b. Prescrizione e cancellazione

1 Il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell’attestato di carenza di beni; nei confronti degli eredi del debitore il credito si prescrive al più tardi un anno a contare dal giorno dell’apertura della successione.

2 Il debitore può sempre estinguere il debito versandone l’ammontare all’ufficio d’esecuzione che ha rilasciato l’attestato di carenza di beni. L’ufficio consegna l’importo al creditore o, secondo il caso, lo deposita presso la cassa dei depositi.

3 Dopo il pagamento dell’intero debito, l’iscrizione dell’attestato di carenza di beni è cancellata dal registro. Della cancellazione viene dato atto al debitore che lo richieda.


1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
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