Titolo terzo: Della esecuzione in via di pignoramento
II. Della realizzazione
< Art. 148 D. Ripartizione / 3. Graduatoria e stato di ripartizione / c. Azione di contestazione
> Art. 149a D. Ripartizione / 4. Attestato di carenza di beni / b. Prescrizione e cancellazione
Art. 149
4. Attestato di carenza di beni
a. Rilascio e effetti
1 Il creditore partecipante al pignoramento riceve per l’ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza di beni. Il debitore ne riceve una copia.1
1bis L’ufficio d’esecuzione rilascia l’attestato di carenza di beni non appena stabilito l’ammontare della perdita.2
2 Questo attestato vale come riconoscimento di debito a sensi dell’articolo 82 e conferisce al creditore i diritti indicati nell’articolo 271 numero 5 e nell’articolo 285.
3 Entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il creditore può proseguire l’esecuzione senza bisogno di nuovo precetto.
4 Il debitore non può essere costretto a corrispondere interessi su di un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni, né possono chiedergliene la rifusione i condebitori, fideiussori o altri obbligati in via di regresso che avessero dovuto pagarli.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).