Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Della esecuzione in via di pignoramento
II. Della realizzazione

< Art. 143a C. Realizzazione dei fondi / 6. Disposizioni complementari
> Art. 144 D. Ripartizione / 1. Momento. Modalità

Art. 143b1

7. Vendita

a trattative private

1 In luogo dell’incanto, si può fare la vendita a trattative private, se tutti gli interessati vi acconsentono e il prezzo offerto è pari almeno a quello di stima.

2 La vendita può aver luogo soltanto dopo l’appuramento dell’elenco oneri ai sensi degli articoli 138 capoverso 2 numero 3 e capoverso 3 nonché 140, come pure in applicazione per analogia degli articoli 135 a 137.


1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali