Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Della esecuzione in via di pignoramento
II. Della realizzazione

< Art. 142a C. Realizzazione dei fondi / 4. Aggiudicazione. Principio dell’offerta sufficiente. Rinuncia alla realizzazione
> Art. 143a C. Realizzazione dei fondi / 6. Disposizioni complementari

Art. 143

5. Conseguenze della mora

1 Se il pagamento non č fatto nel termine prescritto, l’aggiudicazione č revocata e l’ufficio d’esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto. L’articolo 126 č applicabile.1

2 Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ricavata e d’ogni altro danno. Gli interessi perduti sono calcolati nella misura del cinque per cento.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
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