Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 13 K. Autorità di vigilanza / 1. Autorità cantonale / a. Designazione
> Art. 15 K. Autorità di vigilanza / 2. Consiglio federale
Art. 14
b. Ispezione e sanzioni disciplinari
1 L’autorità di vigilanza deve ispezionare almeno una volta all’anno la gestione di ogni ufficio.
2 Nei confronti dell’ufficiale o dell’impiegato possono essere prese le misure disciplinari seguenti:1
- 1.2
- l’ammonimento;
- 2.3
- la multa sino a 1000 franchi;
- 3.
- la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei mesi;
- 4.
- la destituzione.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali