Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 13 K. Autorità di vigilanza / 1. Autorità cantonale / a. Designazione
> Art. 15 K. Autorità di vigilanza / 2. Consiglio federale

Art. 14

b. Ispezione e sanzioni disciplinari

1 L’autorità di vigilanza deve ispezionare almeno una volta all’anno la gestione di ogni ufficio.

2 Nei confronti dell’ufficiale o dell’impiegato possono essere prese le misure disciplinari seguenti:1

1.2
l’ammonimento;
2.3
la multa sino a 1000 franchi;
3.
la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei mesi;
4.
la destituzione.

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
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