Titolo terzo: Della esecuzione in via di pignoramento
II. Della realizzazione
< Art. 138 C. Realizzazione dei fondi / 3. Incanto / a. Bando. Insinuazione dei diritti
> Art. 140 C. Realizzazione dei fondi / 3. Incanto / c. Appuramento dell’elenco oneri. Stima
Art. 1391
b. Avviso agli interessati
L’ufficio d’esecuzione notifica, con lettera semplice, copia del bando al creditore, al debitore e, all’occorrenza, al terzo proprietario del fondo, nonché ad ogni altro interessato iscritto nel registro fondiario, sempreché abbiano un domicilio conosciuto o un rappresentante.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Stato 1° gennaio 2012
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