Titolo terzo: Della esecuzione in via di pignoramento
II. Della realizzazione
< Art. 132 B. Realizzazione di beni mobili e crediti / 5. Procedure speciali di realizzazione
> Art. 133 C. Realizzazione dei fondi / 1. Termine
Art. 132a1
6. Contestazione della realizzazione
1 La realizzazione può essere contestata soltanto mediante ricorso contro l’aggiudicazione o l’atto di vendita a trattative private.
2 Il termine di ricorso previsto dall’articolo 17 capoverso 2 decorre dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto contestato e poteva conoscere i motivi d’impugnazione.
3 Il diritto di ricorso è perento un anno dopo la realizzazione.
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Stato 1° gennaio 2012
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