Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 12 I. Pagamenti all’ufficio d’esecuzione
> Art. 14 K. Autorità di vigilanza / 1. Autorità cantonale / b. Ispezione e sanzioni disciplinari
Art. 13
K. Autorità di vigilanza
1. Autorità cantonale
a. Designazione
1 Ogni Cantone deve designare un’autorità incaricata di vigilare sugli uffici d’esecuzione e sugli uffici dei fallimenti.1
2 I Cantoni possono inoltre istituire autorità inferiori di vigilanza per uno o più circondari.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Stato 1° gennaio 2012
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