Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Della esecuzione in via di pignoramento
II. Della realizzazione

< Art. 128 B. Realizzazione di beni mobili e crediti / 2. Pubblici incanti / d. Oggetti di metallo prezioso
> Art. 130 B. Realizzazione di beni mobili e crediti / 3. Vendita a trattative private

Art. 129

e. Modo di pagamento e conseguenze della mora

1 L’aggiudicazione si fa contro pagamento in contanti.1

2 Tuttavia l’ufficiale può accordare un termine al pagamento non maggiore di venti giorni. In ogni caso, la consegna non si fa se non contro pagamento del prezzo.

3 Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l’ufficio ordina un nuovo incanto al quale si applica l’articolo 126.2

4 Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ricavata e d’ogni altro danno. Gli interessi perduti sono calcolati nella misura del cinque per cento.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta l’art. 7 della LF del 8 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali