Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 11 H. Negozi giuridici vietati
> Art. 13 K. Autoritā di vigilanza / 1. Autoritā cantonale / a. Designazione

Art. 12

I. Pagamenti all’ufficio d’esecuzione

1 L’ufficio d’esecuzione č tenuto ad accettare ogni pagamento fatto per conto del creditore istante.

2 Il pagamento fatto all’ufficio libera il debitore.


Stato 1° gennaio 2012
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