Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Della esecuzione in via di pignoramento
II. Della realizzazione

< Art. 118 A. Domanda di realizzazione / 3. In caso di pignoramento provvisorio
> Art. 120 A. Domanda di realizzazione / 5. Avviso al debitore

Art. 1191

4. Effetti

1 I beni pignorati si realizzano conformemente agli articoli 122 a 143a.

2 La realizzazione č sospesa non appena la somma ricavata raggiunge l’importo totale dei crediti, per i quali il pignoramento č provvisorio o definitivo. Rimane salvo l’articolo 144 capoverso 5.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
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