Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 10 G. Ricusazione
> Art. 12 I. Pagamenti all’ufficio d’esecuzione

Art. 111

H. Negozi giuridici vietati

Ai funzionari e impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti č vietato concludere negozi per proprio conto riguardo al credito per il quale l’ufficio procede o all’oggetto che č incaricato di realizzare. Gli atti che contravvengono a questo divieto sono nulli.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
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