Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 10 G. Ricusazione
> Art. 12 I. Pagamenti all’ufficio d’esecuzione
Art. 111
H. Negozi giuridici vietati
Ai funzionari e impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti č vietato concludere negozi per proprio conto riguardo al credito per il quale l’ufficio procede o all’oggetto che č incaricato di realizzare. Gli atti che contravvengono a questo divieto sono nulli.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali