Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Della esecuzione in via di pignoramento
I. Del pignoramento
< Art. 108 E. Pretese di terzi (rivendicazione) / 2. Seguito della procedura / b. In caso di possesso o di copossesso del terzo
> Art.  110 F. Partecipazione al pignoramento / 1. In generale

Art. 1091

c. Foro

1 Sono promosse al luogo dell’esecuzione:

1.
le azioni fondate sull’articolo 107 capoverso 5;
2.
le azioni fondate sull’articolo 108 capoverso 1, in quanto il convenuto sia domiciliato all’estero.

2 Se č diretta contro un convenuto domiciliato in Svizzera, l’azione fondata sull’articolo 108 capoverso 1 č promossa al domicilio di quest’ultimo.

3 Se la pretesa riguarda un fondo, l’azione č promossa in tutti i casi avanti il giudice del luogo ove č situato il fondo o la parte di maggior valore di esso.

4 Il giudice comunica all’ufficio d’esecuzione l’introduzione dell’azione e la decisione definitiva. ...2

5 Per quanto riguarda gli oggetti litigiosi, l’esecuzione č sospesa fino a decisione definitiva, e i termini per chiedere la realizzazione (art. 116) sono sospesi.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Per. abrogato dal n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali