Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 9 F. Deposito di somme e di oggetti preziosi
> Art. 11 H. Negozi giuridici vietati
Art. 101
G. Ricusazione
1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell’autoritą di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:
- 1.
- negli affari propri;
- 2.2
- negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto;
- 2bis.3
- negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale;
- 3.
- negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati;
- 4.
- negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi.
2 L’ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
3 Introdotto dal n. 16 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali