Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 9 F. Deposito di somme e di oggetti preziosi
> Art. 11 H. Negozi giuridici vietati

Art. 101

G. Ricusazione

1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell’autoritą di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:

1.
negli affari propri;
2.2
negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto;
2bis.3
negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale;
3.
negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati;
4.
negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi.

2 L’ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
3 Introdotto dal n. 16 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).


Stato 1° gennaio 2012
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