Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
> Art. 2 B. Uffici d’esecuzione e uffici dei fallimenti / 1. Organizzazione
Art. 1
A. Circondari d’esecuzione e circondari dei fallimenti1
1 Per la procedura d’esecuzione e di fallimento il territorio di ogni Cantone forma uno o più circondari.
2 I Cantoni determinano il numero e la circoscrizione di questi circondari.
3 Un circondario pei fallimenti può comprendere più circondari d’esecuzione.
1 Ogni art. viene corredato di un tit. marginale, n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto in tutto il presente testo.
Stato 1° gennaio 2012
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