Parte prima: Disposizioni generali
Titolo secondo: Competenza dei tribunali e ricusazione
Capitolo 1: Competenza per materia e competenza funzionale
< Art. 6 Tribunale commerciale
> Art. 8 Azione diretta davanti all’autoritą giudiziaria superiore
Art. 7 Tribunale per le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie
I Cantoni possono designare un tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie.
Stato 1° maggio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali