Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima: Disposizioni generali
Titolo terzo: Principi di procedura e presupposti processuali
Capitolo 2: Presupposti processuali
< Art. 60 Esame dei presupposti processuali
> Art. 62 Inizio della pendenza della causa

Art. 61 Patto d’arbitrato

Se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il giudice statale adito declina la propria competenza, eccetto che:

a.
il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio;
b.
il giudice statale accerti la manifesta nullitą o inadempibilitą del patto d’arbitrato; oppure
c.
il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi manifestamente imputabili al convenuto nel procedimento arbitrale.

Stato 1° maggio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali