Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte quarta: Disposizioni finali
Titolo terzo: Disposizioni transitorie
< Art. 404 Applicabilitą del diritto previgente
> Art. 406 Proroga di foro

Art. 405 Impugnazioni

1 Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione.

2 Alla revisione di decisioni comunicate secondo il diritto previgente si applica il nuovo diritto.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali