Parte quarta: Disposizioni finali
Titolo terzo: Disposizioni transitorie
< Art. 404 Applicabilitą del diritto previgente
> Art. 406 Proroga di foro
Art. 405 Impugnazioni
1 Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione.
2 Alla revisione di decisioni comunicate secondo il diritto previgente si applica il nuovo diritto.
Stato 1° gennaio 2012
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