Parte prima: Disposizioni generali
Titolo secondo: Competenza dei tribunali e ricusazione
Capitolo 2: Competenza per territorio
Sezione 6: Azioni da contratto
< Art. 34 Diritto del lavoro
> Art. 36 Principio
Art. 35 Rinuncia ai fori legali
1 Non possono rinunciare ai fori secondo gli articoli 32–34, né a priori, né mediante costituzione in giudizio:
- a.
- il consumatore;
- b.
- il conduttore o affittuario di locali di abitazione o commerciali;
- c.
- l’affittuario agricolo;
- d.
- la persona in cerca d’impiego o il lavoratore.
2 Rimane salva la proroga di foro pattuita dopo l’insorgere della controversia.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali