Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Disposizioni speciali
Titolo quinto: Procedura sommaria
Capitolo 1: Campo d’applicazione
< Art. 250 Codice delle obbligazioni
> Art. 252 Istanza

Art. 251 Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento

La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:

a.
decisioni del giudice preposto al rigetto dell’opposizione, al fallimento, al sequestro e al concordato;
b.
autorizzazione dell’opposizione tardiva (art. 77 cpv. 3 LEF1) e dell’opposizione nell’esecuzione cambiaria (art. 181 LEF);
c.
annullamento o sospensione dell’esecuzione (art. 85 LEF);
d.
decisione d’accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 1–3 LEF);
e.
pronuncia della separazione dei beni (art. 68b LEF).

1 RS 281.1


Stato 1° maggio 2013
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