Parte seconda: Disposizioni speciali
Titolo quinto: Procedura sommaria
Capitolo 1: Campo d’applicazione
< Art. 250 Codice delle obbligazioni
> Art. 252 Istanza
Art. 251 Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento
La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:
- a.
- decisioni del giudice preposto al rigetto dell’opposizione, al fallimento, al sequestro e al concordato;
- b.
- autorizzazione dell’opposizione tardiva (art. 77 cpv. 3 LEF1) e dell’opposizione nell’esecuzione cambiaria (art. 181 LEF);
- c.
- annullamento o sospensione dell’esecuzione (art. 85 LEF);
- d.
- decisione d’accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 1–3 LEF);
- e.
- pronuncia della separazione dei beni (art. 68b LEF).
Stato 1° maggio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali