Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Disposizioni speciali
Titolo primo: Tentativo di conciliazione
Capitolo 3: Intesa e autorizzazione ad agire
< Art. 208 Avvenuta conciliazione
> Art. 210 Proposta di giudizio

Art. 209 Autorizzazione ad agire

1 Se non si giunge a un’intesa, l’autoritā di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l’autorizzazione ad agire:

a.
in caso di contestazione dell’aumento della pigione o del fitto, al locatore;
b.
negli altri casi, all’attore.

2 L’autorizzazione ad agire contiene:

a.
il nome e l’indirizzo delle parti e dei loro eventuali rappresentanti;
b.
la domanda dell’attore con l’oggetto litigioso e l’eventuale domanda riconvenzionale;
c.
la data d’inizio della procedura di conciliazione;
d.
la decisione sulle spese della procedura di conciliazione;
e.
la data dell’autorizzazione ad agire;
f.
la firma dell’autoritā di conciliazione.

3 L’autorizzazione ad agire permette di inoltrare la causa al tribunale entro tre mesi dalla notificazione.

4 Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo il termine di inoltro della causa č di 30 giorni. Sono fatti salvi gli altri termini speciali d’azione previsti dalla legge o dal giudice.


Stato 1° maggio 2013
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