Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Disposizioni speciali
Titolo primo: Tentativo di conciliazione
Capitolo 2: Procedura
< Art. 202 Promozione
> Art. 204 Comparizione personale

Art. 203 Udienza

1 L’udienza di conciliazione ha luogo entro due mesi dal ricevimento dell’istanza o dalla chiusura dello scambio di scritti.

2 L’autorità di conciliazione prende visione degli eventuali documenti e può procedere a un’ispezione oculare. Se entra in linea di conto una proposta di giudizio ai sensi dell’articolo 210 o una sua decisione nel merito secondo l’articolo 212, può avvalersi anche degli altri mezzi di prova, sempre che il procedimento non ne risulti eccessivamente ritardato.

3 L’udienza non è pubblica. Se sussiste un interesse pubblico, nelle controversie secondo l’articolo 200 l’autorità di conciliazione può tuttavia, in tutto o in parte, disporre altrimenti.

4 Con l’accordo delle parti, l’autorità di conciliazione può tenere più udienze. La procedura dev’essere però chiusa entro 12 mesi.


Stato 1° maggio 2013
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