Parte prima: Disposizioni generali
Titolo primo: Oggetto e campo d’applicazione
> Art. 2 Relazioni internazionali
Art. 1 Oggetto
Il presente Codice disciplina la procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per:
- a.
- le vertenze civili;
- b.
- i provvedimenti giudiziali di volontaria giurisdizione;
- c.
- le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti;
- d.
- l’arbitrato.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali