Capitolo 2: Disposizioni di diritto materiale
Sezione 1: Limitazioni illecite della concorrenza
< Art. 4 Definizioni
> Art. 6 Tipi di accordi giustificati
Art. 5 Accordi illeciti
1 Sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica, nonché quelli che provocano la soppressione di una concorrenza efficace.
2 Un accordo in materia di concorrenza è considerato giustificato da motivi di efficienza economica:
- a.
- se è necessario per ridurre il costo di produzione o di distribuzione, per migliorare i prodotti o il processo di fabbricazione, per promuovere la ricerca o la diffusione di conoscenze tecniche o professionali o per sfruttare più razionalmente le risorse; e
- b.
- se non consentirà affatto alle imprese interessate di sopprimere la concorrenza efficace.
3 È data presunzione della soppressione della concorrenza efficace quando tali accordi, che riuniscono imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti:
- a.
- fissano direttamente o indirettamente i prezzi;
- b.
- limitano i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare;
- c.
- operano una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali.
4 La soppressione di una concorrenza efficace è pure presunta in caso di accordi mediante i quali imprese collocate ai diversi livelli di mercato convengono prezzi minimi o fissi, nonché in caso di accordi relativi all’assegnazione di zone nell’ambito di contratti di distribuzione, per quanto vi si escludano vendite da parte di distributori esterni.1
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385; FF 2002 1835 4927).