Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Disposizioni di diritto civile e di procedura
Sezione 2: Disposizioni di procedura
< Art. 8 Utilizzazione di condizioni commerciali abusive
> Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione

Art. 9 Legittimazione attiva1

1 Chi è leso o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici può domandare al giudice:

a.
di proibire una lesione imminente;
b.
di far cessare una lesione attuale;
c.
di accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

2 Può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.

3 Può inoltre, giusta il Codice delle obbligazioni2, proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell’utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d’affari senza mandato.


1 Nuovo testo giusta il n. II 15 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
2 RS 220


Stato 1° aprile 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali