Capitolo 2: Disposizioni di diritto civile e di procedura
Sezione 1: Illiceità della concorrenza sleale
< Art. 4 Incitamento a violare o a rescindere un contratto
> Art. 5 Sfruttamento di una prestazione d’altri
Art. 4a1 Corruzione attiva e passiva
1 Agisce in modo sleale chiunque:
- a.
- offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con le sue attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento;
- b.
- in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un’omissione in relazione con le sue attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento.
2 Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
1 Introdotto dal n. 1 dall’art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).
Stato 1° aprile 2012
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