Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Disposizioni di diritto civile e di procedura
Sezione 1: Illiceità della concorrenza sleale
< Art. 3 Metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti
> Art. 4a Corruzione attiva e passiva

Art. 4 Incitamento a violare o a rescindere un contratto

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

a.
incita il cliente a rescindere un contratto per stipularne uno con lui;
b.
1
c.
induce lavoratori, mandatari o altri ausiliari a rivelare o a spiare segreti di fabbrica o d’affari del loro datore di lavoro o del loro mandante;
d.2
incita il compratore o creditato che ha concluso una vendita a rate anticipate o un contratto di credito al consumo, a revocare il contratto oppure il compratore che ha concluso una vendita a rate anticipate, a disdirla, per stipulare il contratto con lui.

1 Abrogata dal n. 1 dall’art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, con effetto dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).
2 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 2697).


Stato 1° aprile 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali