Capitolo 3: Disposizioni di diritto amministrativo
< Art. 18 Indicazioni fallaci di prezzi
> Art. 20 Esecuzione
Art. 19 Obbligo d’informare
1 Gli organi competenti dei Cantoni possono chiedere informazioni e esigere documenti in quanto necessario per l’accertamento dei fatti.
2 Sottostanno all’obbligo d’informare:
- a.
- le persone e le ditte che offrono merci al consumatore o le producono, ne fanno commercio o le acquistano;
- b.
- le persone e le ditte che offrono servizi, li forniscono, li procurano o ne fanno uso;
- c.
- le organizzazioni dell’economia;
- d.
- le organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori.
3 L’obbligo d’informare decade se la deposizione può essere rifiutata giusta l’articolo 42 della legge del 4 dicembre 19471 di procedura civile federale.
4 Rimangono salve le disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20072 e le disposizioni cantonali di procedura amministrativa.3
1 RS 273
2 RS 312.0
3 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Stato 1° aprile 2012
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