Capitolo 2: Disposizioni di diritto civile e di procedura
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Art. 13a1 Inversione dell’onere della prova
1 Il giudice può esigere dall’inserzionista la prova dell’esattezza materiale delle allegazioni di fatto contenute nella pubblicità se, tenuto conto degli interessi legittimi dell’inserzionista e di ogni altra parte nel procedimento, tale esigenza sembra appropriata nel singolo caso.
1 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 375; FF 1993 I 609).
2 Abrogato dal n. II 15 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Stato 1° aprile 2012
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