Sezione 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 ScopoArt. 2 Campo d’applicazione
Art. 3 Definizioni
Sezione 2: Disposizioni generali di protezione dei dati
Art. 4 PrincipiArt. 5 Esattezza dei dati
Art. 6 Comunicazione di dati all’estero
Art. 7 Sicurezza dei dati
Art. 7a Obbligo di informare in caso di raccolta di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalitā
Art. 8 Diritto d’accesso
Art. 9 Restrizione dell’obbligo di informare e del diritto d’accesso
Art. 10 Restrizioni per i mezzi di comunicazione sociale
Art. 10a Trattamento dei dati da parte di terzi
Art. 11 Procedura di certificazione
Art. 11a Registro delle collezioni di dati
Sezione 3: Trattamento di dati personali da parte di persone private
Art. 12 Lesioni della personalitāArt. 13 Motivi giustificativi
Art. 14
Art. 15 Azioni e procedura
Sezione 4: Trattamento di dati personali da parte di organi federali
Art. 16 Organo responsabile e controlliArt. 17 Fondamenti giuridici
Art. 17a Trattamento automatizzato dei dati nell’ambito di sistemi pilota
Art. 18 Raccolta di dati personali
Art. 19 Comunicazione di dati personali
Art. 20 Blocco della comunicazione dei dati
Art. 21 Offerta di documenti all’Archivio federale
Art. 22 Trattamento dei dati per scopi di ricerca, pianificazione e statistica
Art. 23 Attivitā di diritto privato di organi federali
Art. 24
Art. 25 Pretese e procedura
Art. 25bis Procedura in caso di comunicazione di documenti ufficiali che contengono dati personali
Sezione 5: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
Art. 26 Nomina e statutoArt. 27 Sorveglianza sugli organi federali
Art. 28 Consulenza ai privati
Art. 29 Accertamenti e raccomandazioni nel settore privato
Art. 30 Informazione
Art. 31 Altri compiti
Art. 32 Compiti nel campo della ricerca medica
Sezione 7: Disposizioni penali
Art. 34 Violazione degli obblighi d’informazione, di notifica e di collaborazioneArt. 35 Violazione dell’obbligo di discrezione
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 36 EsecuzioneArt. 37 Esecuzione da parte dei Cantoni
Art. 38 Disposizioni transitorie
Art. 39 Referendum ed entrata in vigore
Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 19935
Disposizione transitoria della modifica del 24 marzo 20066
Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i detentori di collezioni di dati devono essere in grado di assicurare l’informazione delle persone interessate ai sensi degli articoli 4 capoverso 4 e 7a.
Allegato Modificazione di leggi federali 1. La legge federale del 16 dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria č modificata come segue: 2. Il Codice delle obbligazioni č modificato come segue: 3. La legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) č modificata come segue: 4. Il Codice penale svizzero č modificato come segue:
1 [CS 1 3]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 95, 122, 123 e 173 cpv. 2 della Costituzione federale del 18 apr. 1999 (RS 101). Il rinvio č stato rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051].
2 Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).
3 FF 1988 II 353
4 Nuovo testo giusta il n. 26 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
5 DCF del 14 giu. 1993 (RU 1993 1959).
6 RU 2007 4983