Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

235.1

Legge federale
sulla protezione dei dati

(LPD)

del 19 giugno 1992 (Stato 1° gennaio 2008)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 31bis capoverso 2, 64, 64bis e 85 numero 1 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 19883,

decreta:

Sezione 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo

Art. 2 Campo d’applicazione

Art. 3 Definizioni

Sezione 2: Disposizioni generali di protezione dei dati

Art. 4 Principi

Art. 5 Esattezza dei dati

Art. 6 Comunicazione di dati all’estero

Art. 7 Sicurezza dei dati

Art. 7a Obbligo di informare in caso di raccolta di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalitā

Art. 8 Diritto d’accesso

Art. 9 Restrizione dell’obbligo di informare e del diritto d’accesso

Art. 10 Restrizioni per i mezzi di comunicazione sociale

Art. 10a Trattamento dei dati da parte di terzi

Art. 11 Procedura di certificazione

Art. 11a Registro delle collezioni di dati

Sezione 3: Trattamento di dati personali da parte di persone private

Art. 12 Lesioni della personalitā

Art. 13 Motivi giustificativi

Art. 14

Art. 15 Azioni e procedura

Sezione 4: Trattamento di dati personali da parte di organi federali

Art. 16 Organo responsabile e controlli

Art. 17 Fondamenti giuridici

Art. 17a Trattamento automatizzato dei dati nell’ambito di sistemi pilota

Art. 18 Raccolta di dati personali

Art. 19 Comunicazione di dati personali

Art. 20 Blocco della comunicazione dei dati

Art. 21 Offerta di documenti all’Archivio federale

Art. 22 Trattamento dei dati per scopi di ricerca, pianificazione e statistica

Art. 23 Attivitā di diritto privato di organi federali

Art. 24

Art. 25 Pretese e procedura

Art. 25bis Procedura in caso di comunicazione di documenti ufficiali che contengono dati personali

Sezione 5: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Art. 26 Nomina e statuto

Art. 27 Sorveglianza sugli organi federali

Art. 28 Consulenza ai privati

Art. 29 Accertamenti e raccomandazioni nel settore privato

Art. 30 Informazione

Art. 31 Altri compiti

Art. 32 Compiti nel campo della ricerca medica

Sezione 6:4 Protezione giuridica

Art. 33

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 34 Violazione degli obblighi d’informazione, di notifica e di collaborazione

Art. 35 Violazione dell’obbligo di discrezione

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 36 Esecuzione

Art. 37 Esecuzione da parte dei Cantoni

Art. 38 Disposizioni transitorie

Art. 39 Referendum ed entrata in vigore

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 19935

Disposizione transitoria della modifica del 24 marzo 20066

Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i detentori di collezioni di dati devono essere in grado di assicurare l’informazione delle persone interessate ai sensi degli articoli 4 capoverso 4 e 7a.


Allegato Modificazione di leggi federali 1. La legge federale del 16 dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria č modificata come segue: 2. Il Codice delle obbligazioni č modificato come segue: 3. La legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) č modificata come segue: 4. Il Codice penale svizzero č modificato come segue:

RU 1993 1945


1 [CS 1 3]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 95, 122, 123 e 173 cpv. 2 della Costituzione federale del 18 apr. 1999 (RS 101). Il rinvio č stato rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051].
2 Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).
3 FF 1988 II 353
4 Nuovo testo giusta il n. 26 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
5 DCF del 14 giu. 1993 (RU 1993 1959).
6 RU 2007 4983


Stato 1° gennaio 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali