Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 2: Disposizioni generali di protezione dei dati
< Art. 8 Diritto d’accesso
> Art. 10 Restrizioni per i mezzi di comunicazione sociale

Art. 91 Restrizione del diritto d’accesso

1 Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui:

a.
una legge in senso formale lo preveda;
b.
interessi preponderanti di un terzo lo esigano.

2 Un organo federale può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui:

a.
un interesse pubblico preponderante, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, lo esiga;
b.
la comunicazione delle informazioni comprometta lo scopo di un’istruzione penale o di un’altra procedura d’inchiesta.

3 Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, l’organo federale deve fornire le informazioni, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.

4 Il detentore privato di una collezione di dati può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui lo esigano suoi interessi preponderanti e a condizione che non comunichi i dati personali a terzi.

5 Il detentore della collezione di dati deve indicare per quale motivo rifiuta, limita o differisce l’informazione.


1 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).


Stato 1° gennaio 2011
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