Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 2: Disposizioni generali di protezione dei dati
< Art. 7a
> Art. 9 Restrizione del diritto d’accesso

Art. 8 Diritto d’accesso

1 Ogni persona può domandare al detentore di una collezione di dati se dati che la concernono sono trattati.

2 Il detentore della collezione di dati le deve comunicare:1

a.2
tutti i dati che la concernono contenuti nella collezione, comprese le informazioni disponibili sull’origine dei dati;
b.
lo scopo e se del caso i fondamenti giuridici del trattamento, le categorie dei dati trattati, come pure dei partecipanti alla collezione e dei destinatari dei dati.

3 Il detentore della collezione di dati può comunicare alla persona interessata dati concernenti la salute, per il tramite di un medico da essa designato.

4 Il detentore della collezione di dati che faccia trattare i dati da un terzo è tenuto a fornire le informazioni richieste. Tale obbligo incombe al terzo se non comunica l’identità del detentore oppure se questi non ha il domicilio in Svizzera.

5 L’informazione è di regola gratuita e scritta3, sotto forma di stampato o di fotocopia. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

6 Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d’accesso.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
3 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051].


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali