Sezione 2: Disposizioni generali di protezione dei dati
< Art. 6 Comunicazione di dati all’estero
> Art. 7a
Art. 7 Sicurezza dei dati
1 I dati personali devono essere protetti contro ogni trattamento non autorizzato, mediante provvedimenti tecnici ed organizzativi appropriati.
2 Il Consiglio federale emana disposizioni pił dettagliate circa le esigenze minime in materia di protezione dei dati.
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali