Sezione 2: Disposizioni generali di protezione dei dati
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> Art. 7 Sicurezza dei dati
Art. 61 Comunicazione di dati all’estero
1 I dati personali non possono essere comunicati all’estero qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all’assenza di una legislazione che assicuri una protezione adeguata.
2 Se manca una legislazione che assicuri una protezione adeguata, dati personali possono essere comunicati all’estero soltanto se:
- a.
- garanzie sufficienti, segnatamente contrattuali, assicurano una protezione adeguata all’estero;
- b.
- la persona interessata ha dato il suo consenso nel caso specifico;
- c.
- il trattamento è in relazione diretta con la conclusione o l’esecuzione di un contratto e i dati trattati concernono l’altro contraente;
- d.
- nel caso specifico la comunicazione è indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante oppure per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia;
- e.
- nel caso specifico la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’incolumità fisica della persona interessata;
- f.
- la persona interessata ha reso i dati accessibili a chiunque e non si è opposta formalmente al loro trattamento;
- g.
- la comunicazione ha luogo all’interno della stessa persona giuridica o società oppure tra persone giuridiche o società sottostanti a una direzione unica, sempreché emittente e destinatario sottostiano a regole sulla protezione dei dati che assicurano una protezione adeguata.
3 L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (art. 26) deve essere informato sulle garanzie date conformemente al capoverso 2 lettera a e sulle regole di protezione dei dati conformemente al capoverso 2 lettera g. Il Consiglio federale regola i dettagli di questo obbligo di informare.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).