Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 2: Disposizioni generali di protezione dei dati
< Art. 3 Definizioni
> Art. 5 Esattezza dei dati

Art. 4 Principi

1 I dati personali possono essere trattati soltanto in modo lecito.1

2 Il trattamento dei dati deve essere conforme al principio della buona fede e della proporzionalitā.

3 I dati possono essere trattati soltanto per lo scopo indicato all’atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge.

4 La raccolta di dati personali e in particolare le finalitā del trattamento devono essere riconoscibili da parte della persona interessata.2

5 Quando il trattamento di dati personali č subordinato al consenso della persona interessata, il consenso č valido soltanto se espresso liberamente e dopo debita informazione. Trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalitā, il consenso deve essere anche esplicito.3


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
2 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
3 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali