Sezione 8: Disposizioni finali
< Art. 35 Violazione dell’obbligo di discrezione
> Art. 37 Esecuzione da parte dei Cantoni
Art. 36 Esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
3 Esso può prevedere deroghe agli articoli 8 e 9 per quanto concerne le informazioni fornite dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero.
4 Esso può inoltre determinare:
- a.
- le collezioni di dati il cui trattamento deve essere oggetto di un regolamento;
- b.
- le condizioni alle quali un organo federale può far trattare dati personali da un terzo o trattarli per conto di un terzo;
- c.
- il modo secondo il quale possono essere utilizzati i mezzi di identificazione delle persone.
5 Esso può concludere trattati internazionali in materia di protezione dei dati, nella misura in cui siano conformi ai principi della presente legge.
6 Esso disciplina il modo di porre al sicuro le collezioni i cui dati, in caso di guerra o di crisi, possono mettere in pericolo la vita o l’integrità fisica delle persone interessate.
1 Abrogato dall’art. 25 della LF del 26 giu. 1998 sull’archiviazione (RU 1999 2243; FF 1997 II 753).
Stato 1° gennaio 2011
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