Sezione 5: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
< Art. 26a Rinnovo e cessazione del mandato
> Art. 27 Sorveglianza sugli organi federali
Art. 26b1 Altra attività
Il Consiglio federale può autorizzare l’Incaricato a esercitare un’altra attività, sempreché questa non pregiudichi la sua indipendenza e la sua reputazione.
1 Introdotto dal n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali